diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2027 del 04/06/1976 (Rv. 380852 - 01)

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITA - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITA GIURIDICA - ATTESTAZIONI DELLE AUTORITA ECCLESIASTICHE SULLA COSTITUZIONE, STRUTTURA E RAPPRESENTANZA - NATURA.*
Stato
decisa il 1976-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380852-01

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITA - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITA GIURIDICA - ATTESTAZIONI DELLE AUTORITA ECCLESIASTICHE SULLA COSTITUZIONE, STRUTTURA E RAPPRESENTANZA - NATURA.*

L'ordinamento giuridico italiano, mediante l'atto discrezionale del riconoscimento, attribuisce qualita di persona giuridica all'ente ecclesiastico nel modo in cui esso e stato eretto dalle autorita religiose secondo le norme canoniche. Ne consegue che esso riconosce valore di verita alle attestazioni delle competenti autorita ecclesiastiche, riguardanti la Costituzione, la struttura, le persone dei rappresentanti dell'ente stesso. (V 2461/74, mass n 370873).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 29 all. T, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 848

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)