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Sez. L, Sentenza n. 13596 del 11/06/2009 (Rv. 609045 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Adozione tardiva del provvedimento disciplinare causata dalla condotta del lavoratore - Eccezione di nullità del provvedimento proposta dal lavoratore - Infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609045-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

È contraria a buona fede, in quanto formulata "contra factum proprium", l'eccezione di nullità per tardività del licenziamento disciplinare proposta dal lavoratore che abbia ritardato l'adozione del provvedimento disciplinare richiedendo un'audizione alla quale non si sia presentato a causa di una malattia, frapponendo un ostacolo formale all'intimazione di licenziamento e dilazionando i tempi del procedimento, così dando causa alla presunta nullità del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)