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Sez. L, Sentenza n. 7848 del 04/04/2006 (Rv. 588535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Preventiva osservanza dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Obbligatorietà - Fondamento - Differimento dell'audizione del lavoratore riconducibile ad un suo impedimento - Conseguente ritardo nell'intimazione del licenziamento disciplinare nei suoi confronti - Intempestività del licenziamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla preventiva contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, e comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale ove quest'ultimo abbia manifestato tempestivamente (entro il quinto giorno dalla contestazione) la volontà di essere sentito di persona. Pertanto, ove l'audizione sia di fatto impedita (come nella specie) - e, quindi, rinviata - per lo stato di malattia del dipendente, che certo non autorizza il datore di lavoro ad omettere l'audizione dello stesso dipendente incolpato che l'abbia espressamente richiesta, il conseguente ritardo nell'intimazione del licenziamento disciplinare non inficia quest'ultimo come carente del requisito della tempestività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)