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Sez. 1, Sentenza n. 5569 del 13/12/1989 (Rv. 464577 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - LEASING FINANZIARIO - DIVERSE FUNZIONI - CANONE COSTITUENTE CORRISPETTIVO DEL SOLO GODIMENTO O ANCHE DEL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEL BENE - INADEMPIMENTO DELL'UTENTE - IRRILEVANZA O INCIDENZA RISPETTIVA SULLE PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE - FACOLTÀ DELL'UTENTE DI TRATTENERE IL BENE A TUTELA DEI PROPRI CREDITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464577-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - LEASING FINANZIARIO - DIVERSE FUNZIONI - CANONE COSTITUENTE CORRISPETTIVO DEL SOLO GODIMENTO O ANCHE DEL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEL BENE - INADEMPIMENTO DELL'UTENTE - IRRILEVANZA O INCIDENZA RISPETTIVA SULLE PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE - FACOLTÀ DELL'UTENTE DI TRATTENERE IL BENE A TUTELA DEI PROPRI CREDITI - ESCLUSIONE.*

In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto "leasing finanziario" (o "locazione finanziaria"), occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico, e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnino a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458 primo comma cod. civ.), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato (restando peraltro escluso che l'utilizzatore, a tutela dei propri crediti, possa invocare, in difetto di espressa previsione, la facoltà di trattenere il bene), con l'applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà. (V 5623/88, mass n 460173; (V 8766/87, mass n 456162; (V 3023/86, mass n 446033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)