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Sez. 1, Sentenza n. 8766 del 26/11/1987 (Rv. 456162 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - "LEASING" FINANZIARIO - NOZIONE - NATURA - CONTRATTO ATIPICO - FUNZIONE - RISOLUZIONE ANTICIPATA PER INADEMPIMENTO DELL'UTENTE DEL BENE - EFFETTI - ART. 1458 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - INTEGRALE PERCEZIONE DEI CANONI SCADUTI - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456162-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - "LEASING" FINANZIARIO - NOZIONE - NATURA - CONTRATTO ATIPICO - FUNZIONE - RISOLUZIONE ANTICIPATA PER INADEMPIMENTO DELL'UTENTE DEL BENE - EFFETTI - ART. 1458 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - INTEGRALE PERCEZIONE DEI CANONI SCADUTI - LICEITÀ.*

Il cosiddetto leasing finanziario, cioè il contratto con il quale una società finanziaria, che ha acquistato per conto di un'impresa industriale o commerciale un bene ad essa necessario, lo cede all'impresa stessa in godimento, per un determinato periodo di tempo (normalmente corrispondente a quello in cui il bene è idoneo ad apportare utilità economica), dietro pagamento di un canone, e con facoltà di optare, alla scadenza, fra la restituzione od il conseguimento in proprietà previo versamento di un ulteriore importo, configura un contratto atipico, essenzialmente rivolto a consentire ad una parte la disponibilità della cosa mediante un prestito di capitale effettuato dall'altra, ove detto canone assume principalmente il valore di restituzione della somma mutuata, non di versamento periodico di un prezzo di acquisto, anche perché tale acquisto è contemplato in via meramente eventuale e comunque abbisogna di una nuova manifestazione di volontà negoziale (Esercizio dell'opzione). Pertanto, in caso di risoluzione anticipata del contratto, per l'inadempimento dell'imprenditore che utilizza il bene, deve escludersi che la società finanziaria sia tenuta alla restituzione delle somme riscosse, stante l'inapplicabilità delle Disposizioni dettate dall'art. 1526 cod. civ. per le ipotesi della vendita con riserva di proprietà o della locazione con patto di trasferimento della cosa locata, e resta invece operante il principio generale posto dall'art. 1450 primo comma cod. civ. per i rapporti di durata, sull'inoperatività degli effetti della risoluzione per le prestazioni già eseguite, con l'ulteriore conseguenza che va riconosciuta, come lecita in quanto coerente con tale principio, la clausola che preveda l'integrale percezione da parte della società finanziaria dei ratei di canone scaduti fino alla data della risoluzione stessa. (Conf 3023/86, mass n 445033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)