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Sez. L - , Ordinanza n. 6010 del 28/02/2023 (Rv. 667085 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine ex art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Ragioni - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv.con mod. dalla l.n. 114 del 2014) - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667085-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c.

(nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c"), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.

Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Legge 08/11/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)