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Sez. 5, Sentenza n. 23050 del 11/11/2015 (Rv. 637548 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Principio del contraddittorio anticipato - Termine di cui all'art. 37 bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 -Adozione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine per chiarimenti - Conseguenze - Nullità - Prova di resistenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637548-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di contraddittorio procedimentale, il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione finanziaria del termine di 60 giorni concesso al contribuente ex art. 37 bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, per presentare chiarimenti, determina la nullità dell'avviso di accertamento emesso anteriormente alla sua scadenza, traducendosi in una violazione del diritto di difesa, non emendabile attraverso la "prova di resistenza", fondata sulla mancata dimostrazione in concreto dell'effettivo pregiudizio per il destinatario, attesa l'inapplicabilità dell'art. 21 octies, comma 2, della legge n.241 del 1990 agli atti impositivi, che non sono vincolati nel "quid".

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)