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Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 09/07/2014 (Rv. 632109 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero di credito d'imposta - Termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632109-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di diritti e garanzie del contribuente, all'avviso di recupero di credito d'imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l'avviso di accertamento. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di recupero di credito d'imposta emesso "ante tempus", poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)