Sez. 5 - , Ordinanza n. 25269 del 09/10/2019 (Rv. 655532 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Revisione delle dichiarazioni doganali - Competenza per territorio - Art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990 e succ. modif. - Efficacia retroattiva - Esclusione - Carattere procedimentale - Configurabilità - Conseguenze - Competenza a emettere gli atti a decorrere dal 29 aprile 2012 - Luogo dell’importazione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di revisioni delle dichiarazioni doganali, l'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - aggiunto dall'art. 9, comma 3-decies, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., in l. n. 44 del 2012, in vigore dal 29 aprile 2012 - che radica la competenza in capo all'Ufficio doganale che effettua le verifiche, generali o parziali, con accesso presso l'operatore "anche se accertate presso un altro ufficio doganale" - non ha efficacia retroattiva, non essendo norma interpretativa, ed ha carattere procedimentale, individuando, con riguardo al procedimento di revisione, i criteri e le regole per stabilire, nel momento in cui l'atto viene ad originarsi, il soggetto competente a emetterlo, con la conseguenza che, a decorrere dal 29 aprile 2012, è in linea generale ininfluente, ai fini della competenza per territorio, il luogo dell'importazione, mentre rileva l'Ufficio che ha effettuato le suddette verifiche.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/08/1990 num. 374 art. 11 com. 9, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)