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Sez. 5, Sentenza n. 8699 del 10/04/2013 (Rv. 626024 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE | Accertamento di violazioni doganali - Competenza dell'organo amministrativo - Art. 9, comma terzo decies, del d.l. n. 16, del 2012, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 - Carattere non retroattivo - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626024-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE

In tema di accertamento delle violazioni doganali, l'art. 9, terzo comma decies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 - secondo cui l'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale - non ha carattere retroattivo, sicchè non si applica alle fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore; né esso costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 11, nono comma, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in quanto, pur prescindendosi dall'art. 1, secondo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che limita, in materia tributaria, a casi eccezionali l'emanazione di norme siffatte, la natura interpretativa di una disposizione viene stabilita direttamente dal legislatore, laddove quella in esame, introdotta nel 2012, non risulta espressamente rivolta ad interpretare la normativa pregressa, invece disciplinando, per il futuro, le regole della competenza per l'emissione di un atto amministrativo, la legittimità del quale, peraltro, deve essere valutata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua emanazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)