Sez. 1, Sentenza n. 6430 del 23/07/1987 (Rv. 454709 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALE - IN GENERE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - APPELLO - PRIMA UDIENZA DAVANTI ALL'ISTRUTTORE - MANCATA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALE - IN GENERE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - APPELLO - PRIMA UDIENZA DAVANTI ALL'ISTRUTTORE - MANCATA TRATTAZIONE DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*
A seguito della notificazione dell'impugnazione principale (cioè quella proposta per prima), sia la notificazione stessa effettuata su iniziativa dell'autore di tale impugnazione principale, ovvero in esecuzione di ordine reso dal giudice a norma degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., il destinatario di tale notificazione è tenuto, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., a proporre la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo, e, quindi, nel caso d'appello, non oltre la prima udienza davanti all'istruttore (art. 343 cod. proc. civ.), indipendentemente dal fatto che in questa udienza manchi una concreta trattazione della causa e sia disposto un semplice rinvio. Detto principio, discendente da un'irrinunciabile esigenza di concentrazione delle impugnazioni, è applicabile anche quando la prima impugnazione investa la sentenza definitiva sul "quantum" e quella successiva riguardi pure la sentenza non definitiva sullo "an", restando in proposito irrilevante che tale impugnazione contro la sentenza non definitiva sia consentita dalla formulazione di una precedente riserva d'impugnazione differita, ovvero, in difetto di riserva, dalla mancata scadenza del relativo termine. (V 1619/81, mass n 412291; (V 4363/80, mass n 408229).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)