Sez. U, Sentenza n. 3288 del 03/06/1985 (Rv. 440954 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DINIEGO DI PERMESSI AL PERSONALE PER MOTIVI SINDACALI - POSSIBILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI AGIRE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - LESIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA DI DIRITTI PROPRI DEL SINDACATO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DINIEGO DI PERMESSI AL PERSONALE PER MOTIVI SINDACALI - POSSIBILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI AGIRE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - LESIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA DI DIRITTI PROPRI DEL SINDACATO.*
A fronte di un comportamento dello stato o degli enti pubblici non economici, che incida su diritti delle organizzazioni sindacali correlati a posizioni soggettive spettanti al pubblico dipendente in forza del rapporto d'impiego, come nel caso del diniego di permessi richiesti dal personale per motivi sindacali, le predette organizzazioni possono agire davanti al giudice amministrativo, in Sede di giurisdizione esclusiva, cioè davanti al giudice che anche il singolo dipendente può adire per la tutela dei suoi diritti contestualmente offesi da quel comportamento, non davanti al giudice ordinario, la cui Competenza giurisdizionale resta circoscritta alla diversa ipotesi nella quale venga denunciata una condotta che leda direttamente e soltanto diritti propri del Sindacato. (V 4390/84, mass n 436295).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)