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Sez. U, Sentenza n. 4390 del 26/07/1984 (Rv. 436295 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTI PROPRI ED ESCLUSIVI DEL SINDACATO E DIRITTI SINDACALI CONNESSI O CORRELATI - DISTINZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - RIMEDI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL SINDACATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ AI SOLI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436295-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTI PROPRI ED ESCLUSIVI DEL SINDACATO E DIRITTI SINDACALI CONNESSI O CORRELATI - DISTINZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - RIMEDI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL SINDACATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ AI SOLI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di rapporto di pubblico impiego, ed a fronte di un comportamento antisindacale del datore di lavoro, che impedisca o limiti l'Esercizio della libertà e dell'attività delle organizzazioni sindacali, l'individuazione dei rimedi giurisdizionali di cui tali organizzazioni possono avvalersi, a tutela delle loro posizioni (aventi natura e consistenza di diritti soggettivi), va effettuata distinguendo il caso nel quale detto comportamento leda interessi propri ed esclusivi del Sindacato (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), dal caso nel quale presenti carattere plurioffensivo, in quanto, direttamente incidendo sulle posizioni del singolo dipendente, venga ad interferire anche nella sfera giuridica del Sindacato, con lesione di suoi interessi strettamente collegati a quelli del dipendente (cosiddetti diritti sindacali connessi o correlati). Nella prima ipotesi, la tutela è esperibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nella normale Sede contenziosa, quando si tratti di dipendenti delle amministrazioni dello stato, cui non si applica lo statuto dei lavoratori (anche dopo la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93), ovvero nella Sede e nei modi previsti dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori, quando si tratti di dipendenti di enti pubblici non economici, quale la banca d'Italia, cui si applica il citato art. 28 dello statuto, a norma del successivo art. 37 ed in Mancanza di apposita normativa speciale (e continua ad applicarsi anche dopo la menzionata legge-quadro). Nella seconda ipotesi, si tratti di dipendenti statali ovvero di dipendenti di altri enti pubblici non economici, detta tutela del Sindacato spetta al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione esclusiva, tenendo conto che riguarda diritti che attengono oggettivamente al rapporto di pubblico impiego (anche se diversi da quelli dell'impiegato), e la tutela medesima deve ritenersi esperibile non in via eventuale ed indiretta, tramite intervento adesivo nel giudizio che promuova il dipendente, in quanto ciò implicherebbe la possibilità di carenza di difesa giurisdizionale per i diritti del Sindacato, ma in via autonoma ed indipendente, mediante l'instaurazione di apposito giudizio (spettando poi al giudice amministrativo l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri interessati). In relazione all'indicato principio, manifestamente non è ravvisabile una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo della diversa intensità ed incisività degli strumenti a difesa dei diritti sindacali, rispettivamente nel processo davanti al giudice ordinario ed in quello davanti al giudice amministrativo, atteso che, nell'uno e nell'altro processo, sono assicurate le fondamentali garanzie delle parti e che le indicate differenze si ricollegano all'obiettiva diversità delle situazioni. (V 638/81, mass n 417627; (V 412/79, mass n 401317; (V 302/79, mass nn 399857 e 399858; (V 1558/75, mass n 375154; (V 3700/74, mass n 372234; Corte costituzionale n. 68/80).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 39, Costituzione art. 40, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 23 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)