Sez. 2, Sentenza n. 6817 del 16/11/1983 (Rv. 431494 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - ANTERIORI ALLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - NATURA - VARIANTI - INCIDENZA SULL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO - LIMITI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - ANTERIORI ALLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - NATURA - VARIANTI - INCIDENZA SULL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO - LIMITI.*
I regolamenti edilizi anteriori alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e validi secondo le prescrizioni vigenti all'epoca della loro formazione, hanno mantenuto e mantengono nel loro complesso e per le singole norme la efficacia di fonte normativa secondaria, che è destinata a venir meno solo per effetto di espressa o implicita abrogazione, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi. Pertanto, in difetto di diversa specifica o generica disciplina legislativa, le cosiddette varianti di un regolamento edilizio incidono sulla sua efficacia nei limiti in cui pongono norme non compatibili con altre originariamente in esso contenute, o di quelle di esse di cui dispongono espressamente l'abrogazione, fermo restando il regolamento per il residuo non modificato, ponendosi soltanto un problema di coordinamento, sul piano dell'interpretazione, con le nuove norme, salva l'ipotesi che la variante introdotta, per essere incompatibile con le previsioni anteriori del regolamento abbia indotto la totale caducazione di quest'ultimo, con la conseguenza che la materia è soggetta non alla generale disciplina codicistica, ma alla nuova normativa con la variante introdotta. (principio enunciato in relazione al regolamento edilizio del comune di cervia, deliberato il 6 aprile 1938 e poi integrato e modificato con successive deliberazioni dell'11 dicembre 1956 e del 6 febbraio 1957).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Preleggi art. 3, Preleggi art. 15, Regol. Locale 06/04/1938, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)