Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006 (Rv. 590647 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - ESECUTIVI | Abrogazione tacita da parte di successiva fonte legislativa - Condizioni - Fattispecie in tema di norme regolamentari di contabilità di Stato circa il luogo dei pagamenti da parte dell'Amministrazione.
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - ESECUTIVI
Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge. Ne consegue che, dovendo escludersi che la disciplina dell'art. 1182 cod. civ. abbia potuto abrogare tacitamente quella sui pagamenti dello Stato di cui al r.d. n. 2440 del 1923, tenuto conto che "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali", deve escludersi che, per effetto dell'entrata in vigore del suddetto art. 1182, siano state tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari costituenti esecuzione od attuazione del citato r.d. (r.d. n. 827 del 1924 e r.d. n. 1759 del 1926) e le loro modifiche nel tempo, in punto di luogo del pagamento da parte dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 63, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 68 bis, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 88, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 417, Regio Decr. 07/10/1926 num. 1759, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Preleggi art. 1, Preleggi art. 3, Preleggi art. 4, Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)