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Sez. L - , Sentenza n. 27555 del 30/12/2016 (Rv. 642255 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Raggiungimento del requisito contributivo a seguito di ricongiunzione - Retrodatazione al momento del perfezionamento del requisito anagrafico - Domanda di pensione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642255-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In materia di pensione di vecchiaia, qualora il requisito contributivo sia raggiunto a seguito della ricongiunzione dei contributi versati in diverse gestioni, ai sensi dell’art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 488 del 1968, la prestazione non può essere riconosciuta dal momento del raggiungimento del requisito anagrafico se, a quella data, l’interessato non aveva presentato la domanda amministrativa che, in applicazione dell’art. 18 dello stesso d.P.R., anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 della l. n. 155 del 1981, costituisce un presupposto imprescindibile per l’erogazione della pensione.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 14 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)