Sez. L, Sentenza n. 26526 del 27/11/2013 (Rv. 629539 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Ricongiunzione periodi assicurativi - Decorrenza della prestazione - Data della cessazione dell'attività lavorativa - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione. Ne consegue che, nel caso in cui in capo all'assicurato non risultino concorrenti i requisiti della domanda di pensione e di ricongiunzione e della cessazione dell'attività lavorativa, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di pensione che sia stata presentata dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 14 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)