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Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Intervento senza titolo esecutivo - Creditore titolare di prelazione risultante da pubblici registri - Adempimenti - Deposito e notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664899-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori "sine titulo" titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Civ. art. 2214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)