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Sez. 3 - , Sentenza n. 41791 del 28/12/2021 (Rv. 663693 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE | Credito non certo e attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie in tema di apertura di credito.
Stato
decisa il 2021-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663693-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE

In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice pignorante, una procedura per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile, benché non risultasse documentata la successiva ed effettiva insorgenza del debito a carico del correntista).

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)