Sez. 1, Sentenza n. 14023 del 27/09/2002 (Rv. 557676 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Esclusiva violazione del divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa - Applicabilità anche al caso di cosiddetta. soccombenza virtuale.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)