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Sez. 3, Sentenza n. 10998 del 14/07/2003 (Rv. 565026 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Spese giudiziali - Condanna alle spese - Impugnabilità in cassazione - Ammissibilità - Contenuto del giudizio.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565026-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Qualora un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese a carico di una delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte soccombente rispetto al capo della decisione concernente le spese del giudizio; in questo caso, oggetto del giudizio di cassazione sarà la verifica della correttezza della attribuzione della qualità di soccombente, attraverso il riscontro dell'astratta fondatezza delle ragioni dell'opposizione proposta dal ricorrente per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)