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Sez. L, Sentenza n. 2199 del 30/05/1975 (Rv. 375983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI - INSERIMENTO IN UNITA PRODUTTIVA OCCUPANTE PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - NUMERO DEI DIPENDENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI - INSERIMENTO IN UNITA PRODUTTIVA OCCUPANTE PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - NUMERO DEI DIPENDENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'art 35 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) nel condizionare il diritto dei prestatori d'opera illegittimamente licenziati al fatto che costoro siano inseriti in un'attivita produttiva che occupi piu di quindici dipendenti non si riferisce al numero dei lavoratori concretamente addetti a tale unita, ma alla pianta organica della medesima, sempre che tale pianta abbia avuto concreta attuazione. Ne discende che non ha alcuna importanza, ai fini del riconoscimento del cennato diritto il fatto che, qualche mese prima del licenziamento illegittimo del lavoratore, sia cessato dal servizio un altro dipendente (nella specie direttore di una Agenzia bancaria) il quale ricopriva uno dei posti previsti in organico, purche a tale cessazione non si sia accompagnata anche una modificazione della pianta organica.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)