Sez. L, Sentenza n. 3922 del 21/06/1980 (Rv. 407811 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI OCCUPATI NELL'IMPRESA O NELLE SUE ARTICOLAZIONI - COMPUTO - LAVORATORI ASSUNTI PER UNA CAUSA DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LAVORATORI ASSUNTI IN TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI ALTRI ASSENTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI OCCUPATI NELL'IMPRESA O NELLE SUE ARTICOLAZIONI - COMPUTO - LAVORATORI ASSUNTI PER UNA CAUSA DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LAVORATORI ASSUNTI IN TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI ALTRI ASSENTI - ESCLUSIONE.*
Agli effetti dell'art 35 dello statuto dei lavoratori, debbono considerarsi occupati nell'impresa, o nelle sue articolazioni, anche i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, servizio militare o altra causa, il cui rapporto rimane integro, ancorche in stato di quiescenza, esclusi, peraltro, i lavoratori assunti temporaneamente in sostituzione di quelli (temporaneamente) assenti. (V 2199/75, mass n 375983).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)