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Sez. L, Sentenza n. 3922 del 21/06/1980 (Rv. 407811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI OCCUPATI NELL'IMPRESA O NELLE SUE ARTICOLAZIONI - COMPUTO - LAVORATORI ASSUNTI PER UNA CAUSA DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LAVORATORI ASSUNTI IN TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI ALTRI ASSENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI OCCUPATI NELL'IMPRESA O NELLE SUE ARTICOLAZIONI - COMPUTO - LAVORATORI ASSUNTI PER UNA CAUSA DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - LAVORATORI ASSUNTI IN TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI ALTRI ASSENTI - ESCLUSIONE.*

Agli effetti dell'art 35 dello statuto dei lavoratori, debbono considerarsi occupati nell'impresa, o nelle sue articolazioni, anche i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, servizio militare o altra causa, il cui rapporto rimane integro, ancorche in stato di quiescenza, esclusi, peraltro, i lavoratori assunti temporaneamente in sostituzione di quelli (temporaneamente) assenti. (V 2199/75, mass n 375983).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)