Sez. U, Sentenza n. 24760 del 25/11/2009 (Rv. 610394 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare - Mancata adozione in sede di rinvio a giudizio - Consumazione del potere dell'Organo disciplinare - Esclusione - Adozione del provvedimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale - Ammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, il potere di disporre la sospensione cautelare dell'incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell'indagine e del successivo processo penale, ben potendo l'Organo disciplinare attendere il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale, a maggior garanzia del professionista, e riscontrare solo in tale momento successivo la sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare, in relazione allo "strepitus fori" cagionato dalla permanenza nell'esercizio della professione dell'avvocato nei confronti del quale sia stata accertata irrevocabilmente la commissione di un fatto grave nell'esercizio della professione stessa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)