Sez. 1, Sentenza n. 140 del 27/01/1981 Cc. (dep. 30/04/1981) Rv. 148627 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI - RICHIAMO AL TIPO DI PROVA - SUFFICIENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI - RICHIAMO AL TIPO DI PROVA - SUFFICIENZA.*
L'Obbligo della motivazione del mandato di cattura, per quanto concerne la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, e soddisfatto mediante il semplice richiamo del tipo di elemento di prova acquisito, attraverso il quale l'imputato puo esercitare il controllo sulla legittimita del provvedimento; non si richiede, invece, ne la indicazione della fonte da cui gli elementi di prova sono ricavati (e cio a tutela del segreto istruttorio) ne tampoco la dimostrazione della sussistenza degli indizi o la indicazione delle ragioni per cui sono stati ritenuti efficaci, controllabili invece in base all'art 269 cod proc pen ed, in Sede di legittimita, ai sensi dell'art 272 bis cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)