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Sez. 2, Sentenza n. 796 del 28/02/1983 Cc. (dep. 31/05/1983) Rv. 159306 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - ORDINE DI CATTURA - RIFERIMENTO A DICHIARAZIONI DI PERSONA NON NOMINATA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159306-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - ORDINE DI CATTURA - RIFERIMENTO A DICHIARAZIONI DI PERSONA NON NOMINATA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

In Sede di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, legittimamente viene confermato un ordine di cattura contenente il riferimento alle dichiarazioni di una persona della quale, per ragioni di cautela istruttoria, si omette di rendere noto il nominativo, sempre che nel provvedimento stesso siano precisati i concreti elementi di riscontro per valutare l'attendibilità del soggetto non nominato. Ciò non contrasta con la modifica dell'art. 264, comma secondo, cod. proc. pen., introdotta con l'art. 10 legge 12 agosto 1982, n. 532, secondo cui i mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere non più la "sommaria enunciazione" degli indizi di colpevolezza, ma la loro "specifica enunciazione". Invero, mentre l'art. 367 cod. proc. pen. consente di tacere all'imputato, anche in Sede di interrogatorio, le fonti di prova dalla cui comunicazione possa derivare pregiudizio all'istruzione, d'altra parte è essenziale che sia assicurata all'imputato stesso la legale conoscenza, in concreto, dei fatti di reato di cui viene incolpato e degli specifici elementi di accusa valutati a suo carico. (V mass n 150032; (V mass n 148627; (V mass n 148052; (V mass n 148048; (V mass n 147802; (Conf mass n 152773; (Conf mass n 129556).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 367, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)