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Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 08/05/1989 Cc. (dep. 24/05/1989) Rv. 181397 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - FONTE DEL GIUDIZIO - MOTIVAZIONE - FATTISPECIE: DINIEGO DI SEMILIBERTÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181397-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - FONTE DEL GIUDIZIO - MOTIVAZIONE - FATTISPECIE: DINIEGO DI SEMILIBERTÀ.*

In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione non può limitarsi a vuote formule di stile, ma deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno condotto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza. (fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di ammissione al regime di semilibertà, limitando il supporto argomentativo del diniego alla mera affermazione che la condotta del condannato non era stata regolare). (Conf mass n 168753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)