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Sez. 1, Sentenza n. 459 del 07/02/1975 (Rv. 373731 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE - GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DI CREDITI E LA DECISIONE SU ALTRE DOMANDE - FALLIMENTO DEL CONVENUTO NELLE MORE DI TALE GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITA ULTERIORE DI TUTTA LA DOMANDA E DEVOLUZIONE AL GIUDICE DELEGATO - ESTRANEITA DELLE DOMANDE, DIVERSE DA QUELLA DI ACCERTAMENTO DI CREDITI, ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373731-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE - GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DI CREDITI E LA DECISIONE SU ALTRE DOMANDE - FALLIMENTO DEL CONVENUTO NELLE MORE DI TALE GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITA ULTERIORE DI TUTTA LA DOMANDA E DEVOLUZIONE AL GIUDICE DELEGATO - ESTRANEITA DELLE DOMANDE, DIVERSE DA QUELLA DI ACCERTAMENTO DI CREDITI, ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*

Dichiaratosi, nelle more del giudizio di primo grado, il fallimento del convenuto contro cui siano state proposte domanda di accertamento di credito e, in rapporto di connessione funzionale, altre domande estranee di per se alla Competenza attribuita al giudice delegato dagli artt 92 e seguenti legge fallimentare (nella specie declaratoria di inefficacia di un contratto e rilascio dell'immobile consegnato in esecuzione di esso), tutta la domanda diventa improcedibile per essere devoluta al predetto giudice con le forme del rito concorsuale. (V 1995/67, mass n 329015).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)