Sez. 1, Sentenza n. 1995 del 27/07/1967 (Rv. 329015 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - AZIONI INDIVIDUALI IN CORSO - VIS ABTRACTIVA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - CARATTERE RELATIVO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - AZIONI INDIVIDUALI IN CORSO - VIS ABTRACTIVA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - CARATTERE RELATIVO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Il fallimento del debitore, intervenuto nelle more del giudizio inteso all'accertamento del debito, importa l'improcedibilita del giudizio stesso in Sede ordinaria. Trattasi, peraltro, di improcedibilita non di ordine assoluto, bensi relativo alla massa fallimentare. Il creditore, pertanto, puo proseguire il giudizio in Sede ordinaria nei confronti del fallito- la cui incapacita e pure di carattere relativo -, al fine di ottenere una sentenza che, sebbene inopponibile alla massa dei creditori, potra nondimeno avere efficacia se e quando il fallito tornera in bonis. (Conf. 221-63 Cfr. 2047-65).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)