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Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 15/12/1964 (Rv. 304300 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - VENDITA DI ANIMALI - BOVINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI - NULLITA DELLA VENDITA.*
Stato
decisa il 1964-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304300-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - VENDITA DI ANIMALI - BOVINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI - NULLITA DELLA VENDITA.*

Gli animali bovini, affetti da tubercolosi clinicamente manifesta, sono da considerarsi beni incommerciabili secondo il regolamento di polizia veterinaria (dp 8 febbraio 1954 n 320): pertanto, la compravendita di tali animali e priva di oggetto lecito e, quindi, nulla ai sensi degli artt 1346 e 1418 cod civ. (Conf 4571-54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)