Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 15/12/1964 (Rv. 304300 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - VENDITA DI ANIMALI - BOVINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI - NULLITA DELLA VENDITA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - VENDITA DI ANIMALI - BOVINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI - NULLITA DELLA VENDITA.*
Gli animali bovini, affetti da tubercolosi clinicamente manifesta, sono da considerarsi beni incommerciabili secondo il regolamento di polizia veterinaria (dp 8 febbraio 1954 n 320): pertanto, la compravendita di tali animali e priva di oggetto lecito e, quindi, nulla ai sensi degli artt 1346 e 1418 cod civ. (Conf 4571-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)