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Sez. 2, Sentenza n. 3690 del 10/08/1977 (Rv. 387339 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI ANIMALI - IN GENERE - ANIMALE AFFETTO DA UNA DELLE MALATTIE CONTAGIOSE ELENCATE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA - INCOMMERCIABILITA - SUSSISTENZA - NULLITA DELLA VENDITA.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387339-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI ANIMALI - IN GENERE - ANIMALE AFFETTO DA UNA DELLE MALATTIE CONTAGIOSE ELENCATE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA - INCOMMERCIABILITA - SUSSISTENZA - NULLITA DELLA VENDITA.*

Nelle vendite di animali, se l'animale e affetto da una delle malattie contagiose elencate nel regolamento di polizia veterinaria, e per le quali e previsto l'isolamento o il sequestro, (nella specie, salmonellosi), il negozio deve ritenersi nullo per illiceita dell'oggetto derivante dal divieto di alienazione, il quale sussiste anche se l'incommerciabilita di cui trattasi non e espressamente disposta dal regolamento predetto. (V 1782/72, mass n 358754; (V 2875/64, mass n 304300; (V 872/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1496, DPR 08/02/1954 num. 320 art. 1, DPR 08/02/1954 num. 320 art. 2, DPR 08/02/1954 num. 320 art. 4, DPR 08/02/1954 num. 320 art. 9, DPR 08/02/1954 num. 320 art. 10, DPR 08/02/1954 num. 320 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)