Sez. 5 - , Ordinanza n. 24702 del 03/10/2019 (Rv. 655162 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Medici di medicina generale convenzionati con il SSN – Autonoma organizzazione – Ricorrenza – Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale la disponibilità di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)