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Sez. 1, Sentenza n. 26217 del 01/12/2005 (Rv. 586574 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimento reso fuori dei casi ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. - Incensurabilità in Cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586574-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., norme che disciplinano non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l' ordine del procedimento, sicché la loro asserita violazione non determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)