Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978 (Rv. 392745 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - BUONA FEDE E ASSENZA DI COLPA DELLA BANCA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE - SPETTANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - BUONA FEDE E ASSENZA DI COLPA DELLA BANCA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE - SPETTANZA.*
La buona fede e l'assenza di colpa della banca, nell'identificazione del presentatore di un assegno quale legittimo prenditore e, quindi, nel pagamento dell'assegno medesimo, devono presumersi, mentre spetta a chi allega che tale identificazione sia avvenuta senza l'adozione delle dovute cautele, al fine di far valere la responsabilita della banca per pagamento a persona diversa dall'avente diritto, di fornire la relativa prova. (V 1912/73, mass n 364985).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)