Sez. 6, Sentenza n. 1206 del 19/12/1995 Ud. (dep. 01/02/1996) Rv. 204559 - 01
Impugnazioni (Cod. proc. pen. 1988) - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius" | Giudice di appello su più procedimenti riuniti - Concessione in primo grado delle attenuanti generiche per un reato che, con il riconoscimento della continuazione, diviene un reato satellite - Necessità di applicazione delle attenuanti generiche in appello - Esclusione - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
Impugnazioni (Cod. proc. pen. 1988) - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius"
Quando, in sede di impugnazione su appello del solo imputato, la corte, giudicando di due procedimenti riuniti, riconosce la continuazione tra i reati contestati, non è tenuta ad applicare le attenuanti generiche quando queste siano state riconosciute in primo grado solo con riferimento al reato che, per effetto della continuazione, costituisce il reato satellite poiché la mancata estensione al reato base delle attenuanti generiche concesse per il reato satellite non costituisce "reformatio in peius" della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)