Sez. 5, Sentenza n. 25870 del 08/06/2006 Ud. (dep. 25/07/2006) Rv. 234527 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Furto - Tessera bancomat - Danno patrimoniale - Attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - Sussistenza - Fondamento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI
Sussiste l'attenuante del danno di speciale tenuità nel caso di furto di tessera bancomat, atteso che la carta plastificata, se il ladro non ne conosce il codice e non può usarla, non ha alcun valore in sé e la sua sottrazione cagiona l'unico danno consistente nelle spese per il duplicato. (La Corte ha specificato che la differenza rispetto al furto di carta di credito è la inutilizzabilità del bancomat in mancanza del codice).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)