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Sez. 5, Sentenza n. 25870 del 08/06/2006 Ud. (dep. 25/07/2006) Rv. 234527 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Furto - Tessera bancomat - Danno patrimoniale - Attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234527-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Sussiste l'attenuante del danno di speciale tenuità nel caso di furto di tessera bancomat, atteso che la carta plastificata, se il ladro non ne conosce il codice e non può usarla, non ha alcun valore in sé e la sua sottrazione cagiona l'unico danno consistente nelle spese per il duplicato. (La Corte ha specificato che la differenza rispetto al furto di carta di credito è la inutilizzabilità del bancomat in mancanza del codice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)