Sez. 5, Sentenza n. 52078 del 04/11/2014 Ud. (dep. 15/12/2014) Rv. 261349 - 01
NOTIFICAZIONI - NULLITÀ | Decreto di citazione a giudizio - Irregolarità della notifica - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - NULLITÀ
In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma, una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. (Nella fattispecie il difensore di fiducia aveva, tra l'altro, chiesto rinvio per formalizzare 'l'intervenuta conciliazionè tra le parti, evidenziando la condivisione dell'imputato per le iniziative processuali del difensore all'evidenza ispirate dallo stesso imputato e, pertanto, idonee a dimostrare la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo e ai suoi sviluppi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)