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Sez. 6, Sentenza n. 19546 del 03/04/2012 Ud. (dep. 23/05/2012) Rv. 252784 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Notificazione effettuata al domicilio reale a mano di persona convivente - Conseguenze - Nullità - Natura - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252784-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente anziché presso il domicilio eletto non può considerarsi inesistente, e quindi equipararsi a notifica omessa, ma va ritenuta affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e come tale sanabile, quando sia comunque idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità della citazione a giudizio in primo grado effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, prospettata dall'imputato per la prima volta in Cassazione, laddove in appello era stata eccepita l'insussistenza del rapporto di convivenza del ricevente la notifica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)