Sez. 3, Sentenza n. 3146 del 28/06/1989 (Rv. 463253 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA FASE CAUTELARE DEL PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO - EFFICACIA PER IL GIUDIZIO DI CONVALIDA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA FASE CAUTELARE DEL PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO - EFFICACIA PER IL GIUDIZIO DI CONVALIDA.*
L'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituisce un atto ontologicamente distinto dalla procura alle liti e perciò conserva, ai sensi dell'art. 47 cod. civ., la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso: conseguentemente, in Mancanza d'una tale limitazione, l'elezione di domicilio presso il procuratore compiuta nella fase cautelare del procedimento di sequestro rileva ai fini della notifica della citazione per il giudizio di convalida. (Conf 3879/87, mass n 452741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)