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Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 18/04/1987 (Rv. 452741 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA FASE CAUTELARE DEL PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO - EFFICACIA PER IL GIUDIZIO DI CONVALIDA.*
Stato
decisa il 1987-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452741-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA FASE CAUTELARE DEL PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO - EFFICACIA PER IL GIUDIZIO DI CONVALIDA.*

L'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituendo atto ontologicamente distinto dal conferimento della procura alle liti, conserva la sua validità, ai sensi dell'art. 47 cod. civ., per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso. Ne consegue che - in Mancanza di tale limitazione - la citazione per il giudizio di convalida del sequestro ben può essere notificata alla controparte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore con la memoria difensiva presentata nella fase cautelare del procedimento di sequestro. (V 4845/82, mass n 422843; (V 3673/79, mass n 400087).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)