Sez. 1, Sentenza n. 3515 del 16/10/1976 (Rv. 382272 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO PREVISTO DALLA LEGGE N 823 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CAUSA, RELATIVA ALLA RIPETIZIONE DI UN'IMPOSTA GIA PAGATA - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO PREVISTO DALLA LEGGE N 823 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CAUSA, RELATIVA ALLA RIPETIZIONE DI UN'IMPOSTA GIA PAGATA - INAPPLICABILITA.*
Il condono fiscale, di cui alla legge 19 dicembre 1973 n 823, si puo applicare solo nel caso di Tributi non percepiti dall'amministrazione finanziaria, e percio non puo essere definita ai sensi dell'art 6 della stessa legge la causa avente per oggetto la ripetizione di un'imposta gia pagata.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)