Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 25/02/1980 (Rv. 404821 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE PREVISTO DALLA LEGGE N 823 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DI UN'IMPOSTA GIA PAGATA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE PREVISTO DALLA LEGGE N 823 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA RIPETIZIONE DI UN'IMPOSTA GIA PAGATA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il condono fiscale di cui alla legge 19 dicembre 1973 n 823 e applicabile solo nel caso di Tributi non percepiti dalla amministrazione finanziaria, e percio non puo essere definita ai sensi dell'art 6 della legge stessa la causa avente ad oggetto la ripetizione di un'imposta gia pagata, anche se in via coattiva. (Conf 1571/79, mass n 397915; (Conf 3515/76, mass n 382272).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)