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Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000 (Rv. 538188 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI | Rinunzia ad avvalersene - Forma - Implicita - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538188-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI

La rinuncia al termine essenziale anche dopo la sua scadenza successiva ai tre giorni di cui all'art. 1457 cod. civ. ben può assumere forme implicite e risultare da fatti univoci e indicativi della circostanza che il creditore accettando l'adempimento tardivo del debitore abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)