Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 10/02/2003 (Rv. 560358 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Domanda di risoluzione e di risarcimento del danno proposta dalla parte adempiente - Proposizione in appello della domanda di recesso e di ritenzione della caparra ex art. 1385, secondo comma, cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Proposizione della domanda di recesso e di ritenzione della caparra nel caso di intervenuta risoluzione 'ex legè del contratto - Ammissibilità - Condizioni - Rinuncia espressa o tacita agli effetti della risoluzione - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in secondo grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra (art. 1385, secondo comma, cod. civ.), in quanto dette domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (artt. 1454, 1455, 1457, cod. civ), dato che rientra nell'autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di recesso e di ritenzione della caparra proposta in secondo grado, sul rilievo che il contratto si era già risolto di diritto, omettendo di accertare se la parte avesse o meno rinunciato, in forma espressa o tacita, agli effetti della risoluzione del contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)