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Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 14/06/1967 (Rv. 327965 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE DEI FIGLI CONVIVENTI NELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO - DOMANDA DIRETTA A FAR CESSARE LA PROROGA - LITISCONSORZIO NECESSARIO PASSIVO.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327965-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE DEI FIGLI CONVIVENTI NELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO - DOMANDA DIRETTA A FAR CESSARE LA PROROGA - LITISCONSORZIO NECESSARIO PASSIVO.*

Nel caso in cui, deceduto il conduttore che abitava con la famiglia l'appartamento locato in regime di proroga legale, siano subentrati, nella titolarita del rapporto, con parita di diritti, i figli con il conduttore conviventi, attesa la indivisibilita del rapporto, il locatore, che intenda far valere una causa di cessazione della proroga, deve convenire in giudizio tutti gli aventi diritto, onde evitare che la sentenza, limitata ad alcuni soltanto di essi, sia inutiliter data, vertendosi, nella detta situazione, in ipotesi di litisconsorzio necessario passivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)