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Sez. 3, Sentenza n. 4250 del 19/07/1982 (Rv. 422225 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DEGLI EREDI DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI - PREESISTENTE CONVIVENZA ABITUALE CON IL CONDUTTORE DEFUNTO - DOMANDA DEL LOCATORE PER FAR VALERE UNA CAUSA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - UNICO EREDE GIÀ CONVIVENTE CON L'AFFITTUARIO - LEGITTIMATO PASSIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI EREDI NON ABITUALMENTE CONVIVENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422225-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DEGLI EREDI DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI - PREESISTENTE CONVIVENZA ABITUALE CON IL CONDUTTORE DEFUNTO - DOMANDA DEL LOCATORE PER FAR VALERE UNA CAUSA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - UNICO EREDE GIÀ CONVIVENTE CON L'AFFITTUARIO - LEGITTIMATO PASSIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI EREDI NON ABITUALMENTE CONVIVENTI - ESCLUSIONE.*

In relazione ad un contratto soggetto a regime di proroga, la semplice qualità di erede del locatario non è sufficiente a determinare il subentrare dell'erede nella titolarità del rapporto di locazione, occorrendo, a tal fine, anche il presupposto di fatto dell'occupazione dell'immobile nella preesistenza di una convivenza abituale con il conduttore originario defunto. Pertanto, ove tale presupposto sia ravvisabile in uno solo degli eredi, nei cui confronti sia proposta, da parte del locatore, domanda diretta a far valere una causa di cessazione della proroga, non è configurabile una situazione di litisconsorzio necessario fra detto convenuto e gli altri eredi, nei confronti dei quali lo stesso locatore intenda esperire un'Azione circoscritta all'accertamento negativo del loro diritto, quali semplici eredi del conduttore, a succedergli nella titolarità del rapporto, con l'ulteriore conseguenza che gli effetti della nullità verificatasi in questo secondo giudizio non si riverberano nell'altro. (V 1381/80, mass n 404915; (V 1481/75, mass n 375063; (V 231/72, mas n 356033; (V 1360/67, mass n 327965; (V 1206/67, mass n 327683; (V 2560/64, mass n 303852; (V 1485/62, mass n 252368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)