Sez. 6, Sentenza n. 35225 del 21/05/2013 Ud. (dep. 21/08/2013) Rv. 256093 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione disposta a norma dell'art. 2 ter D.L. n. 92 del 2008 - Inapplicabilità dell'indulto concesso con legge n. 241 del 2006 - Mancata opposizione ed impugnazione dell'ordinanza di sospensione - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La sospensione del termine di prescrizione, disposta a norma dell'art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, produce i suoi effetti anche se l'imputato non poteva beneficiare dell'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241, qualora l'imputato medesimo non si è opposto né ha impugnato l'ordinanza che la ha deliberata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)