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Sez. 6, Sentenza n. 6258 del 27/01/2016 Ud. (dep. 15/02/2016) Rv. 266114 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione disposta ai sensi dell'art. 2 ter D.L. n. 92 del 2008 - Mancata opposizione - Successiva impugnazione dell'ordinanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266114-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La sospensione del termine di prescrizione, ex art. 2 ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125, produce i suoi effetti anche nel caso in cui l'imputato non può beneficiare dell'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241, se questi non si oppone al momento in cui la sospensione è disposta ma si limiti ad impugnare successivamente l'ordinanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 ter CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)