Sez. 3, Sentenza n. 6406 del 23/06/1999 (Rv. 527877 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE | Richiesta di aumento o aggiornamento del canone - Articoli 68 e 71 legge 392/1978 e disposizioni successive - Efficacia retroattiva della richiesta - Arretrati - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
La richiesta del locatore di aumentare o aggiornare il canone di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, anche per effetto di disposizioni successive al regime transitorio previsto dagli articoli 68 e 71 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - quale l'art. 2, comma quarto del D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15 - non ha efficacia retroattiva e pertanto non sussiste il diritto agli arretrati, stante l'identità della ratio, volta ad evitare la formazione di situazioni debitorie e la conseguente litigiosità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)