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Sez. 3, Sentenza n. 8159 del 22/07/1991 (Rv. 473269 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Canone | Aggiornamento del canone - Operatività automatica alla scadenza convenzionale - Esclusione - Richiesta del locatore - Necessità - Effetti.
Stato
decisa il 1991-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473269-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Canone

L'aggiornamento del canone di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone, non soggetta a proroga, non opera automaticamente alla scadenza convenzionale del contratto, ma necessita di una richiesta del locatore, che, come è reso evidente dal testo dell'art. 71 della legge 27 luglio 1978 n. 392, funge da condizione per il sorgere del diritto stesso. Ne consegue, da un lato, che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento della richiesta, senza diritto al pagamento degli arretrati, e, dall'altro, che il canone resta concretamente fissato nell'importo ridotto e non può essere considerato nella misura superiore che sarebbe stata determinata in seguito ad una tempestiva richiesta, neppure ai limitati fini del computo del successivo aggiornamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)